Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine della verifica della continuità del possesso del requisito è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato un’istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto (ex multis: Consiglio di Stato, Ad. plen. Sent. n. 16/2014; sez. V, sent. 8 marzo 2017, n. 1091, richiamate da Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2020, n. 7178).
Va valorizzata l’affermazione giurisprudenziale che collega l’effetto di continuità del possesso del requisito non solo al dato formale della stipulazione del nuovo contratto con il medesimo organismo di attestazione (o con altro autorizzato all’esercizio della relativa attività), bensì anche all’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta ed all’avvio del procedimento di rinnovo da parte di quest’ultimo organismo.
Infatti, la ratio della previsione dell’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) va rinvenuta nell’esigenza di evitare che vada a discapito dell’impresa concorrente il corrispondente termine di novanta giorni assegnato all’organismo di attestazione per eseguire l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica (della permanenza) dei requisiti di qualificazione. Però, se l’attività istruttoria della SOA viene tempestivamente sollecitata dall’operatore economico, con modalità tali da dimostrarne la diligenza nel richiedere il rinnovo, confidando nella tempestiva evasione, anche prima (ed in vista) della stipulazione del contratto con l’organismo di attestazione, detta ratio viene soddisfatta.
Inoltre, in tale ultima eventualità il concorrente non appare penalizzabile con l’esclusione, in applicazione del principio del favor partecipationis, e tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto.
Come già affermato dalla giurisprudenza, il rilascio di una nuova attestazione SOA certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai perso requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 aprile 2018, n. 2051; sent. 8 marzo 2017, n. 1091).
Secondo il Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 ottobre 2024, n. 8534, alla luce del richiamato orientamento, deve riconoscersi il possesso continuativo del requisito SOA in capo all’operatore economico che ha presentato istanza di rinnovo prima della scadenza dell’attestazione e prima del termine di presentazione dell’offerta ad una procedura di gara ma ha ricevuto la conferma della SOA solo dopo la scadenza del termine previsto dalla procedura stessa.