Il FGDC quale strumento per incentivare la tempestività dei pagamenti
L’attenzione della Corte dei conti sulla tempestività dei pagamenti è costante: la sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 276/2024/PRSE, depositata il 20 ottobre 2024, ha ricordato che l’art. 1, comma 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855, della Legge n. 160/2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.
In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:
- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5%; tuttavia, l’obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dell’esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5% per il ritardo superiore a 60 giorni, 3% per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2% per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1% per il ritardo da 1 a 10 giorni).
Nel caso di specie, i giudici hanno anche stigmatizzato:
- la mancata pubblicazione, sul sito internet dell’ente, del prospetto relativo all’ammontare dei debiti commerciali dell’anno 2022 (cfr. art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui “…le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, […] l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici…”;
- la discordanza fra il dato relativo allo stock dei debiti commerciali sul sito della RTS ed il dato presente in alcuni atti comunali: su tale aspetto, in particolare, i giudici hanno invitato l’Ente a una maggiore puntualità nella compilazione degli atti afferenti alla normativa de qua.