La scansione temporale del c.d. dissesto guidato

Come è noto, l’istituto del c.d. dissesto guidato è disciplinato dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n.  149/2011, secondo cui “Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana nella delib. n. 264/2024/PRSP, depositata il 16 ottobre 2024, considerata la scansione del procedimento delineato dal predetto art. 6, comma 2, in conformità alle coordinate esegetiche espresse dalla Sezione delle Autonomie nell’esercizio della propria funzione nomofilattica (delib. n. 2/AUT/2012/QMIG), l’accertamento circa la mancata adozione delle necessarie misure correttive entro lo spirare del termine assegnato all’Ente, attraverso una specifica pronuncia della Sezione di controllo, da trasmettere all’organo investito del potere sostitutivo, si pone quale secondo e imprescindibile momento conclusivo della c.d. fase necessaria del procedimento di dissesto guidato, avviata a seguito di una prima deliberazione della Sezione all’esito della quale siano emersi comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario.

Il precipuo effetto di questa seconda pronuncia è quello di schiudere il percorso procedimentale – nell’ambito della complessiva fattispecie delineata dal legislatore – alla c.d. fase eventuale del dissesto guidato, affinché “scaduto l’ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accert(i), con una terza deliberazione, il perdurare dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244, d.lgs. n. 267/2000, ovvero prend(a) atto dell’adozione, in extremis, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto (ipotesi residuale ma sempre possibile)” (Sez. Aut., del. n. 2 del 2012).

Come evidenziato dalle SS.RR. in speciale composizione (sent. n. 2/2013/EL, § 4.5.): “Sul versante dell’ente soggetto alla procedura di “dissesto guidato”, il termine che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l’adozione di misure correttive, serve a produrre l’effetto costitutivo dell’obbligo a provvedere in capo all’ente medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne conseguono. Gli effetti conseguenti, all’esito della successiva delibera di accertamento dell’inadempimento, sono prodromici all’obbligo della dichiarazione di dissesto, comportando l’accertamento ricognitivo del persistente inadempimento e della sussistenza delle condizioni del dissesto finanziario. Quelli sopraindicati sono da considerarsi obblighi di attività posti a tutela dell’ordinamento, e segnatamente, dell’interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione delle amministrazioni pubbliche”.

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