Fondo contrattazione decentrata: le indicazioni della Corte dei conti

La vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali. Nello specifico, ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.

La giurisprudenza contabile ha più volte illustrato (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 91/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni n. 189/2024/PAR e n. 386/2019/PAR; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR) come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articoli secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia l’individuazione in bilancio delle risorse; l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole), atto che è di competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione; la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.

Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, al punto 5.2 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, si precisa che “…Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio …”.

Come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 218/2015/PAR; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 263/2016/PAR) in quanto “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 152/2024/PRSP, depositata il 15 ottobre 2024, ne consegue che, successivamente alla costituzione del Fondo, in assenza della successiva sottoscrizione, con cadenza annuale, dell’accordo collettivo integrativo decentrato, non può legittimamente essere erogato il trattamento retributivo accessorio e premiante per il personale. Soltanto con la sottoscrizione dell’accordo matura, infatti, il titolo giuridico ed insorge retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di parte corrente solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti. Infatti, qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (cfr., da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 42/2023/PRSE e n. 102/2022/PRSE).

Infine, è stata costantemente ribadita “la necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell’ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svilisce le finalità sottese all’istituto ora in parola e compromette (…) il raggiungimento dei risultati attesi” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 198/2024/PAR; sez. reg. di contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 29/2018/PAR).

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