1

L’importanza di FPV e cronoprogrammi: il warning della Corte dei conti

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna nella delib. n. 161/2024/PRSE, depositata il 9 ottobre 2024, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, il fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese correnti e di investimento degli enti pubblici, il cui scopo principale consiste nell’ evidenziare, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse che, per il loro effettivo impiego e utilizzo, interessano un periodo di tempo che va oltre l’esercizio di competenza.

Il fondo in questione assicura, quindi, la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, e mostra la distanza temporale intercorrente tra il momento in cui sono stati acquisiti i finanziamenti e il loro effettivo impiego (Corte Costituzionale, sent. n. 101/2018).

Il programma triennale delle opere pubbliche, in base alla normativa vigente, prevede la redazione di un apposito cronoprogramma per ciascuna spesa di investimento programmata. Qualora nel corso della gestione dell’esercizio e dei successivi, l’andamento dello stato di avanzamento dei lavori fosse differente rispetto a quello previsto nel crono programma, sarà necessario aggiornarlo, adottare le correlate variazioni al bilancio di previsione riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato connesso all’investimento e la connessa reimputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma aggiornato. Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione di tutti gli esercizi considerati nel bilancio e le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma.

L’individuazione del FPV (sia in sede di bilancio preventivo che consuntivo) è indispensabile affinché l’Ente locale consegua una pianificazione finanziaria corretta; è distinto in entrate correnti vincolate e in entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate negli esercizi precedenti a quelli in cui sono state imputate le corrispondenti spese.

Se si prende, poi, quale riferimento il bilancio di previsione, il FPV registrato nella parte delle spese è composto da una quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate, ma imputate agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il bilancio, e da una quota di risorse che si prevede saranno accertate nell’esercizio di competenza a copertura delle spese che saranno impegnate nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, ma imputate agli esercizi successivi.

Il FPV iscritto nella parte entrata, sia di parte corrente che in c/capitale, è determinato dalla somma delle risorse accantonate nei singoli programmi nella parte spesa del bilancio dell’esercizio precedente; invero, le scritture contabili in punto di FPV devono

esporre una esatta corrispondenza e una continuità di valori. Durante la gestione, sulla base dei risultati di bilancio a rendiconto, viene definito l’ammontare del FPV da contabilizzare nella parte entrata del primo esercizio del bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il FPV di entrata rappresenta la relativa copertura.

Nella fase della rendicontazione, il fondo in discorso viene determinato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, e non si crea se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato non sono state impegnate. In questo caso tali risorse confluiranno nell’avanzo di amministrazione, parte vincolata.

Inoltre, l’Ente deve essere in grado di stabilire la composizione del FPV e le relative fonti che lo alimentano, distinte tra quote di parte corrente e di parte capitale; infatti, al rendiconto deve essere allegato un apposito prospetto che evidenzi la corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi, con distinzione della quota di parte corrente e di parte capitale e tenuto conto delle eccezioni previste per le procedure in corso per l’affidamento dei lavori.