Recupero evasione IMU: necessaria l’inclusione nel calcolo del FCDE
Il punto 3.3 dell’Allegato 4.2 del D. Lgs 118 del 2011 esclude le entrate per cassa dal calcolo del FCDE, prevedendo che “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa”.
Il successivo punto 3.7.5 precisa che “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto”.
In merito ai proventi della lotta all’evasione, il punto 3.7.6 dell’All. 4/2 al D.lgs. n. 18/2011, prevede che “Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)”.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 154/2024, depositata l’11 ottobre 2024, per i proventi della lotta all’evasione, l’emissione da parte del Comune di avvisi di liquidazione e accertamento ruoli e liste di carico, comporta che, le entrate seppure connesse a un tributo originariamente accertato per cassa, dovranno essere accertate per competenza, con la necessità di essere incluse nel calcolo del FCDE.