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Inefficienza della riscossione e corretta quantificazione del FCDE: il warning della Corte dei conti

L’inefficienza dell’attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa, determina il blocco di una parte significativa di risorse, con la duplice conseguenza negativa per l’Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l’accantonamento al fondo e, vieppiù, l’apposizione del vincolo di cassa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 166/2024/PRSE, depositata il 9 ottobre 2024.

I giudici sardi hanno anche sottolineato l’importanza della corretta quantificazione del FCDE, fondamentale per preservare l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. L’ammontare del FCDE deve essere “determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi” (cfr. par. 3.3 principio contabile all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).