Spiegazioni su offerta anomala: il termine per rispondere deve essere congruo

È illegittima la concessione di un solo giorno di tempo per presentare le spiegazioni su un’offerta ritenuta anomala dalla stazione appaltante: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 9 ottobre 2024, n. 2376, secondo cui tale termine eccessivamente breve risulta contrario ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, che sono espressione del principio di buon andamento della P.A.

Come è noto, l’art. 110, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), nello stabilire, con chiaro intento acceleratorio, che le spiegazioni sui costi proposti debbano essere fornite in “un termine non superiore a quindici giorni”, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la determinazione del termine nel caso concreto, affinché la stessa ne fissi uno congruo rispetto agli adempimenti rimessi all’operatore economico. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a parametrare il termine alla mole e alla complessità dei chiarimenti dalla stessa richiesti al fine di superare il dubbio sull’anomalia dell’offerta.

Una tale lettura dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 si impone alla luce dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità, che, in virtù del precedente art. 4, costituiscono il canone ermeneutico necessario per tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici; ne deriva che il termine stabilito per le giustificazioni debba essere determinato in misura tale da favorire la partecipazione dell’impresa alla procedura selettiva, permettendogli quindi di chiarire il contenuto della propria offerta, anziché da agevolarne l’esclusione, come avvenuto nel caso di specie.

Applicando tali coordinare interpretative al caso esaminato, i gidici hnno ritenuto che un solo giorno non potesse costituire un termine ragionevole per consentire al concorrente di predisporre “una dettagliata esplicitazione” delle giustificazioni su tutte le voci attive e passive del P.E.F. – il quale presentava una composita articolazione stante la complessità del servizio oggetto della concessione –, peraltro senza che il R.U.P. avesse indicato “le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale”.

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