Mancata pubblicazione di incarichi e consulenze da parte del Comune: legittimo l’accesso civico
È illegittimo il silenzio serbato dal Comune su un’istanza di accesso civico avente ad oggetto dati e informazioni relativi a tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dall’Ente in un determinato anno e soggetti all’obbligo di pubblicazione, laddove tale pubblicazione sia stata omessa: è quanto affermato dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 1° luglio 2024, n. 342.
L’accesso civico – come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 2/8/2019, n. 5502; id. 6/4/2020, n. 2309; id. 4/1/2021, n. 60; ad. plen., 2/4/2020, n. 10) – è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione della richiesta; esso ha lo scopo di consentire una pubblicità integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini (al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di favorire un preventivo contrasto alla corruzione) e, concretamente, si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.
Da tale univoco e consolidato inquadramento discende che la richiesta ostensiva in esame merita accoglimento, avendo ad oggetto dati, informazioni e documenti destinati a pubblicità ope legis ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013 (“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi [amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché] di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto [di lavoro,] di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”) e, dunque, accessibili de plano ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del medesimo decreto (“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.