Compensi ai funzionari non avvocati difensori del Comune nel processo tributario: nessun limite di spesa
Gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse; tali risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo: è il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella delib. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, nell’adunanza del 30 settembre.
L’attività di difesa dinanzi alla Giustizia tributaria, a cura del dirigente o del dipendente, viene resa per tutti i giudizi tributari e remunerata, con incentivi specifici, in aggiunta alla retribuzione (di posizione e di risultato); detti incentivi, che non potranno mai essere superiori al valore del trattamento economico complessivo, sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio liquidate dal Giudice tributario (cc.dd. vittoriose).
Il legislatore ha equiparato la prestazione professionale profusa dal dirigente o funzionario rispetto a quella del difensore togato, abilitando il primo a stare in giudizio in luogo del sindaco nel caso in cui il comune non intenda conferire la procura ad un avvocato del foro, senza necessità di conferimento di procura.
L’incentivo riferito alla difesa diretta remunera specificamente una prestazione professionale resa dal dirigente o funzionario che rappresenta l’ente in giudizio, il quale svolge una prestazione professionale identica a quella del difensore abilitato.
Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
Resta fermo che la disciplina contrattuale debba essere integrata da una regolamentazione dell’ente atta a stabilire i limiti e le modalità applicative dei compensi in esame, considerando che possono essere assegnate solo somme effettivamente riscosse.