Come è noto, l’art. 252, comma 4, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) prevede che «L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato […]»; alla luce del testo normativo, perciò, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 26 settembre 2024, n. 7806, è il tempo dell’atto o fatto di gestione in sé ad assumere rilievo, a prescindere dal tempo in cui lo stesso è stato accertato, anche con provvedimento giurisdizionale.
In particolare, l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 ha precisato che si intendono ricompresi nella gestione dell’OSL tutti i debiti «correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data […]».
Al riguardo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione “anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di ‘atti e fatti di gestione’ pregressi alla dichiarazione di dissesto” (sent. 5 agosto 2020, n. 15; sent. 12 gennaio 2022, n. 1).
È, dunque, il fatto o atto di gestione, quale momento genetico dell’obbligazione che radica la competenza dell’OSL, dando così certezza all’imputazione e chiara ripartizione delle competenze fra organi ordinari e straordinari.