Appalti: necessaria l’iscrizione nelle white list per le attività a forte rischio di infiltrazione mafiosa

Come evidenziato dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 407 dell’11 settembre 2024, per le attività a forte rischio di infiltrazione mafiosa, elencate nel comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 (si pensi, ad esempio, al servizio raccolta rifiuti), serve l’iscrizione nelle apposite white list, anche se il bando di gara non dovesse prevedere nulla su tale aspetto, visto che si verifica un meccanismo di eterointegrazione (TAR Piemonte, sez. II, sent. 22 marzo 2024, n. 299; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 14 dicembre 2022, n. 10935; sez. V, sent. 6 ottobre 2022, n. 8558; sez. III, sent. 24 ottobre 2017, n. 4903).

L’operatore economico che partecipa in forma singola ad una procedura di gara per l’affidamento di un complesso di servizi, parzialmente riconducibili all’elenco di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente, anche quando l’attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all’attività principale; per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l’esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco delle attività a rischio, la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta nella white list (cfr. Delibera ANAC n. 5 del 22 febbraio 2023).

Trattandosi di un requisito ex lege a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.

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