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Il fondo garanzia debiti commerciali: le indicazioni della Corte dei conti

L’art. 1, commi 859/866, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha istituito, a partire dall’esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali (F.G.D.C.) per “sopperire alla incapacità dell’ente di coordinare l’assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento – ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall’art. 167 TUEL e dal principio contabile 4/2 – che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l’obiettivo di garantire l’allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell’indebitamento commerciale insoluto delle PP.AA.

In dettaglio, il comma 859 prevede che “A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 […], se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 […] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2022, n. 231”.

Le misure di cui al comma 862 consistono nello stanziamento in parte corrente di “un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente; d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 117/2024/PRSE, depositata il 19 settembre 2024), la percentuale di accantonamento al F.G.D.C., determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata “sugli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l’esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del T.U.E.L.” (sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 4/2022).

Alla luce delle anzidette coordinate normative, occorrerà, pertanto, defalcare dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l’acquisizione di beni e servizi quegli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione; sull’importo così risultante andrà applicata la percentuale di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali stabilita in base ai criteri fissati nelle lettere da a) a d) del comma 862.