Niente esclusione dalla gara se viene accolta l’istanza di rateizzazione del debito tributario

Come ricordato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 1° ottobre 2024, n. 1765, si realizza la novazione del debito tributario a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente con riferimento ad un carico tributario portato in un atto impositivo divenuto definitivo per omessa impugnazione.

Sul punto si era pronunciata anche l’Adunanza Plenaria, con la sent. n. 15/2013, con la quale ha precisato che «la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo – costitutivo che dà luogo a una novazione dell’obbligazione originaria. L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica quindi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli articoli 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate».

La rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario inadempimento dei destinatari degli atti impositivi e consente a questi ultimi di presentarsi alle gare di appalto gravati di un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile; conseguentemente, la rateizzazione evita l’esclusione.

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!