Esenzione dal CUP: servono due presupposti coesistenti
L’art. 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2020, dopo aver unificato sotto la denominazione di canone unico patrimoniale imposizioni di varia provenienza, incluse la TOSAP e la COSAP, precisa che: “Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica [..]”.
L’interpretazione letterale della suddetta disposizione subordina dunque l’esenzione dal canone ad un duplice presupposto, quello soggettivo e quello oggettivo:
- da un lato sono esonerati dagli obblighi di pagamento Stato, Regioni, enti locali e consorzi, enti religiosi ed enti pubblici e privati non commerciali soggetti all’imposta sui redditi;
- dall’altro tutti questi enti devono però esercitare le specifiche finalità sopra indicate, ovvero istruzione, ricerca, sanità e previdenza e assistenza.
Sulla base della citata interpretazione letterale, il TAR Umbria, sez. I, nella sent. 23 luglio 2024, n. 562, ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’esenzione, espresso dal Comune sulla richiesta della Prefettura, dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico in relazione all’area del territorio comunale ove insiste un apparato di telecomunicazioni gestito dall’Arma dei Carabinieri: tra le finalità specifiche indicate dalla norma, infatti, non rientra la pubblica sicurezza perseguita dall’Arma dei Carabinieri.