Pubblicazione dei dati concernenti il totale dei debiti e il numero delle imprese creditrici: i casi esclusi

Come è noto, l’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione, prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.

L’art. 33 cit. richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

L’ANAC, nella delibera n. 1310/2016, ha chiarito che “Le amministrazioni […] rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti”.

Proprio per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’art. 33, è necessario richiamare il DPCM 22 settembre 2014 e la Circolare n. 3 MEF – RGS – Prot. 2565 del 14/01/2015, con la quale sono state fornite specifiche indicazioni operative per il calcolo dell’indicatore. Tali indicazioni sono, infatti, utili anche con riferimento alla pubblicazione dei restanti dati richiesti dall’art. 33 cit., garantendo così la coerenza dei dati pubblicati nella medesima sotto-sezione.

In merito all’ambito soggettivo, è stato chiarito che la disciplina si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni con soggetti che svolgono attività d’impresa. Il d.lgs. n. 231/2002 definisce l’imprenditore come “ogni soggetto esercente un ‘attività economica organizzata o una libera professione”, fornendo così una nozione più ampia di quella contenuta nell’art. 2082 c.c., comprensiva anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Sempre la citata circolare precisa, poi, che sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie:

  • i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
  • i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto, come ribadito di recente dall’ANAC nell’Atto del Presidente del 18 settembre 2024, fasc. n. 3873/2024, nella sotto-sezione “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito, fatte salve le due fattispecie specificamente escluse nella circolare sopra richiamata, nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti; dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito.

 

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