Trasmissione anticipata a BDAP del rendiconto: necessarie le successive rettifiche

Come è noto, il sistema BDAP consente l’invio anticipato dati relativi al rendiconto prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tale modus operandi, tuttavia, secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 117/2024/PRSE, depositata il 19 settembre 2024, non può assolvere all’obbligo di caricamento ex art. 13, comma 1, della Legge n. 196/2009 (in tal senso, cfr. sez. reg. di controllo Molise).

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, ha evidenziato che “l’obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell’amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell’Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell’ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla B.D.A.P.”.

Conseguentemente, i giudici pugliesi hanno invitato l’Ente a compiere le necessarie rettifiche sull’applicativo e l’organo di revisione a vigilare sul corretto adempimento.

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