Le tre fasi in cui si articola la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 117/2024/PRSE, depositata il 19 settembre 2024, la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:

  • individuazione delle risorse in bilancio;
  • adozione dell’atto di costituzione del Fondo risorse decentrate (costituzione del vincolo contabile sulle risorse);
  • sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell’obbligazione).

Orbene, la necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi; in questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re-imputate mediante lo strumento del F.P.V. di parte corrente.

Tuttavia, possono verificarsi anche le ulteriori ipotesi:

  • costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: in questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;
  • fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: in questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.
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