Contributi a rendicontazione e FPV: il rapporto è di mutua esclusione

Come precisato dal punto 3.6, lett. c), dell’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, per quanto riguarda i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa “a rendicontazione”, l’accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio.

In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

  • l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
  • l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 192/2024/PRSE, depositata il 13 settembre 2024, il confronto tra i principi contabili in tema di contributi a rendicontazione e di fondo pluriennale vincolato evidenzia il rapporto di mutua esclusione tra i due istituti:

  • il fondo pluriennale vincolato, infatti, misura la distanza tra acquisizione e impiego delle risorse e presuppone, in estrema sintesi, che l’entrata preceda la spesa;
  • nei contributi a rendicontazione, invece, l’entrata segue – per definizione – la spesa.

La contabilizzazione di contributi a rendicontazione, quindi, è incompatibile con la costituzione del FPV per spese in conto capitale. Gli impegni di spesa, in questo caso, dovrebbero essere imputati, secondo il cronoprogramma dell’investimento, agli esercizi in cui si prevede di sostenere la spesa, ossia agli esercizi in cui la spesa diventa esigibile dopo la maturazione degli stati di avanzamento; gli accertamenti dovrebbero essere conseguentemente imputati agli esercizi in cui la spesa già sostenuta per ogni stato di avanzamento viene rendicontata, e l’entrata diventa esigibile a sua volta.

 

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