Termine per l’impugnazione della delibera di approvazione delle tariffe inerenti ai tributi locali

Il principio generale, affermato da costante giurisprudenza, è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 ottobre 2016, n. 4130 e sent. 6 maggio 2015, n. 2260, nonché sez. VI, sent. 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 13 febbraio 2020, n. 1159).

Come ricordato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 16 settembre 2024, n. 7601, le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali sono immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione; ciò comporta che, già con l’adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 maggio 2024, n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI).

In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dalla sua pubblicazione (cfr., per l’affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238).

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