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Il tetto di spesa relativo al trattamento accessorio include tutte le risorse destinate a tale tipologia di trattamento

Il tetto di spesa in materia di trattamento accessorio, previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate a tale tipologia di trattamento (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 195/2024/PAR, depositata il 16 settembre 2024.

Come è noto, la norma citata ha posto, come noto, il principio dell’invarianza del trattamento accessorio del personale, il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

In altri termini, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quella delle singole categorie (così, ex plurimis, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 116/2023/PAR).

È in tale quadro che, com’è stato rilevato, “le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata” (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 88/2023/PAR).