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Assenza di indicazioni in merito alla cancellazione dei residui: il warning della Corte dei conti

Il principio contabile applicabile di cui all’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il paragrafo 9.1. concernente la gestione dei residui, pone le seguenti prescrizioni, incentrate sulla valorizzazione del principio di piena trasparenza delle operazioni di eliminazione dei residui:

– “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

– Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

– I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

Alla luce del riportato principio, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 191/2024/PRSE, depositata il 9 settembre 2024, ha stigmatizzato il comportamento di un comune che nulla aveva indicato ai fini dell’individuazione dei crediti eliminati e delle vicende che hanno condotto al compiersi della prescrizione e, quindi, alla definitiva estinzione del diritto di credito., né in sede di riaccertamento ordinario dei residui né nella delibera di approvazione del rendiconto della gestione. E ciò nonostante l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 contempli, tra gli allegati obbligatori al rendiconto della gestione, “l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo” (lett. m) e “l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione” (lett. n).