Costi manodopera da indicare anche nel caso di affidamenti diretti: il monito dell’ANAC

Sussistente anche per gli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera: è quanto affermato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 396 del 30 luglio 2024.

È necessario prendere le mosse dall’art. 108, comma 9, del vigente Codice, secondo cui “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Tale previsione, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, determina che “l’indicazione separata dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un’offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall’altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 28 febbraio 2023, n. 3422).

In funzione di ciò, pertanto, “L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, i costi della manodopera”, con la conseguenza che “l’omessa specifica indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica determina l’obbligo della stazione appaltante di escludere l’offerente dalla gara, trattandosi di una ipotesi di esclusione espressamente prefigurata e quindi coerente con il principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 22 aprile 2024, n. 665).

Secondo l’Autorità, inoltre, la previsione dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice va esaminata congiuntamente a quanto disposto dell’art. 48, comma 1, del medesimo Codice, secondo cui “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II” e del comma 4, secondo cui “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”, prevedendo che, a differenza di quanto avveniva sotto il previgente d.lgs. n. 50/2016, salvo la presenza di una espressa deroga, al c.d. sottosoglia si applica l’intera disciplina ordinaria e non soltanto quella di cui agli artt. 49 – 55.

Giova, parimenti, evidenziare che, se il previgente art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’operatore economico non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs n. 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”.

Considerato quanto sopra, alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, comma 9.

Tali conclusioni, peraltro, appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla questione (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 17 giugno 2024, n. 958), basata sull’assenza di una espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio 2024.

Inoltre che, anche se non espressamente prevista nella documentazione di riferimento, “La disposizione contenuta nell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’art. 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie. Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis dell’obbligo di indicazione specifica dei costi per la manodopera nell’offerta economica non impedisce l’applicazione della disposizione che lo impone, in quanto la lacuna nella disciplina di gara viene colmata mediante il richiamato principio dell’eterointegrazione, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 9078), con l’effetto che, come sempre osservato dalla giurisprudenza, tale obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 20 maggio 2022, n. 6531).

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