Il giudizio volto all’approvazione o meno del piano impone di verificare, in primo luogo, la corretta quantificazione del disavanzo da ripianare in base ai principi di veridicità e completezza: la fase ricognitiva del piano di riequilibrio, infatti, presuppone il corretto accertamento del dato iniziale del deficit e costituisce il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del Piano stesso, rappresentando l’obiettivo, in termini di risorse straordinarie da recuperare, del risanamento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Campania, nella delib. n. 174/2024/PRSP, richiamando un noto orientamento (cfr. SS.RR. spec. comp., sent. n. 14/2022 e sent. n. 15/2019).
L’eventuale scorretta determinazione della massa passiva da recuperare si pone in contrasto con i principi di veridicità e completezza e rappresenta una grave criticità del piano, il cui controllo operato dalla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243 bis TUEL, “presuppone un atto efficace, ma, altresì immodificabile, intangibile, irretrattabile” (cfr. sent. SS.RR. spec. comp., sent. n. 4/2023/EL).
Inoltre, ciò “rappresenta una ragione più che sufficiente per non approvare il Piano di riequilibrio, anche senza entrare nel merito delle misure per il superamento dello squilibrio. Infatti, una massa passiva sottostimata rende inutile ragionare sul riequilibrio possibile, poiché negli anni di vigenza del Piano potrebbero emergere poste negative oggi non correttamente contabilizzate” (SS.RR. spec. Comp., sent. n. 8/2024).