Appalti: i servizi analoghi non possono interpretarsi come servizi identici

Come ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 10 settembre 2024, n. 4906, la nozione di servizio analogo va intesa “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità” (in tal senso, cfr. ANAC, parere precontenzioso n. 147 del 30 marzo 2022).

In questo senso la giurisprudenza ha chiarito che “nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 dicembre 2017, n. 5944).

Allo stesso modo, “quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 giugno 2014, n. 3220).

Applicando le suesposte linee ermeneutiche, i giudici partenopei hanno affermato che, in una gara avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento di vulnerabilità sismica dei corpi di fabbrica di un padiglione di un ospedale, può sicuramente considerarsi analogo il servizio di coordinamento in materia di sicurezza relativa alla progettazione e direzione lavori presso altro immobile pubblico.

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