Firma digitale sostitutiva della parificazione del conto giudiziale: il warning della Corte dei conti
La firma digitale apposta dal responsabile del procedimento al conto giudiziale dell’agente contabile non può considerarsi sostitutiva della parificazione formale e del visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario se non è possibile identificare la qualifica del sottoscrittore: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 153/2024, depositata l’11 settembre 2024.
I giudici hanno ricordato che, in una prospettiva sostanzialistica, il visto di regolarità apposto al conto dal Responsabile del SEF potrebbe considerarsi equivalente alla parificazione e, cioè, all’attestazione di conformità delle scritturazioni del conto rispetto alle scritture contabili dell’ente; tuttavia, ciò non accade laddove, come nel caso specifico, la firma digitale non indica anche la qualifica del sottoscrittore; tale circostanza impedisce di ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al soggetto che ha apposto la firma.
Peraltro, nel caso concreto valutato dai giudici, si era dinanzi ad un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto (di norma, oggetto di sottoscrizione da parte dell’agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (venendo esposti i fatti della gestione) e in parte costituito dall’attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell’esito del controllo sulla regolarità delle gestione e sulla conformità rispetto alle scritture dell’ente; si trattava, quindi, di contenuti non solo eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi.
Ancora, e certamente non meno importante, la firma digitale in discorso era stata apposta prima della chiusura del rendiconto: se tale firma fosse da considerare, da un punto di vista sostanziale, una sorta di parificazione, allora la relativa apposizione sarebbe dovuta avvenire dopo l’approvazione del rendiconto con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili in assenza di specifico provvedimento; anche tale circostanza anomala è stata valorizzata dalla Corte ai fini della valutazione dell’improcedibilità del conto.