Pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni, contributi e sussidi: le indicazioni dell’ANAC
La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
L’Autorità, con la delibera n. 468/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione dei predetti dati.
Innanzitutto, giova ricordare che l’ambito oggettivo di applicazione, ovvero quel che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, è indicato sia all’art. 26 che all’art. 27 del d.lgs. 33/2013.
L’art. 26 disciplina due distinti obblighi di pubblicazione:
- il comma 1 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il comma 2 prevede, invece, la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici superiori a mille euro nel corso dell’anno solare nei confronti di un unico beneficiario.
L’art. 27 precisa gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati, tra cui il nome del soggetto beneficiario.
Preme ricordare che la pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 co. 2, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e, pertanto, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento; tale obbligo di pubblicazione sussiste, però, solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell’anno solare sia superiore a mille euro, in quanto il legislatore ha individuato una soglia di rilevanza economica degli atti da pubblicare.
Pertanto, il Comune dovrà pubblicare gli atti di concessione dei benefici ai sensi del comma 2 dell’art. 26 cit. solo ove il contributo superi la soglia stabilita nell’anno solare.
Quanto ai profili di riservatezza, nella medesima delibera ANAC, come anche nelle FAQ in materia di trasparenza consultabili sul sito istituzionale, l’Autorità ha chiarito che, nell’ottica di bilanciamento tra esigenze di pubblicità/trasparenza e riservatezza dei dati personali, il comma 4 dell’art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al “disagio economico-sociale” degli interessati. In tal caso, quindi, le amministrazioni e gli enti devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici.
L’Autorità ha, inoltre, precisato che “Spetta […] alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario di sostegno a quelle categorie di soggetti che si trovano nelle condizioni per le quali il comma 4 dell’art. 26 impone particolare tutela della riservatezza”, anonimizzando, in questi casi, i dati identificativi dei beneficiari.
Anche le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del Garante per la protezione dei dati personali contengono precisazioni in merito alla menzionata riservatezza dei dati. Invero, come chiarito dal Garante, si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l’imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Particolare attenzione viene, poi, riservata alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.).
Con l’Atto del Presidente del 30 luglio 2024, fasc. n. 2978, l’Autorità ha ulteriormente precisato che, nel caso di contributi regionali destinati ai nuovi nati in ragione della residenza e dell’evento (appunto, la nascita), senza che rilevino altre situazioni (ad esempio, l’ISEE della famiglia), sia sufficiente pubblicare il dato aggregato (numero totale di elargizioni ed entità complessiva del contributo) e non nome e cognome e codice fiscale dei beneficiari, in ragione del carattere universalistico del contributo, erogato sulla base della semplice domanda dell’interessato, senza che vi sia un esercizio discrezionale da parte dell’Amministrazione e senza, dunque, che ci sia possibile un cattivo uso di tale discrezionalità che potrebbe astrattamente giustificare il controllo realizzato attraverso la trasparenza sui nomi dei destinatari.