Investimenti PNRR “non nativi”: il warning della Corte dei conti
Gli investimenti “non nativi”, cioè, finanziati da linee confluite ex post nel PNRR, sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti “nativi” e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte dei soggetti attuatori (n. 16/SEZAUT/2023/FRG): è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 185/2024/PRSE, depositata l’8 agosto 2024.
Nel Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla circolare MEF-RGS n. 29/2022 è specificata l’opportunità, inoltre, di un documento formale con il quale l’ente prenda atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa per gli enti attuatori.
È inoltre necessario che l’ente verifichi la predisposizione di un capitolo in entrata per ciascuna misura, al fine di garantire la tracciabilità delle risorse, non solo ai fini gestionali, ma anche ai fini della rendicontazione e del monitoraggio della spesa. Come si rileva dalla circolare MEF-RGS n.29/2022, infatti, gli enti territoriali “assicurano, altresì, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.”
Sempre la stessa circolare rimanda al “Manuale delle procedure finanziarie PNRR”, che al paragrafo relativo alla “perimetrazione” delle risorse PNRR, ribadisce che “Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.”
Infine, la Sezione delle Autonomie nelle Linee guida che accompagnano il questionario per la redazione del bilancio di previsione 2022-2024 (deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR) richiama gli enti territoriali alla corretta contabilizzazione dei finanziamenti dei progetti del PNRR che deve essere garantita dall’organo di revisione nel rispetto delle regole definite dal Decreto del MEF del 11 ottobre 2021.
Pertanto, il Comune deve assicurare l’indicazione per ogni flusso di misura/componente/CUP distinguendo tra capitolo di entrata e di spesa, secondo modalità che assicurino la piena tracciabilità e nel rispetto dei vincoli sui flussi di cassa relativi ai progetti del PNRR (si veda, ad esempio, la delib. n. 102/2022/PRSE della sez. reg. Lazio o la delib. n. 27/2023/GEST della sez. reg. Liguria).