La mobilità volontaria prevale sull’utilizzo di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci

L’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace può sì limitare l’indizione di un nuovo concorso ma non prevale sulla mobilità volontaria: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 27 agosto 2024, n. 7259.

Di conseguenza, prima di procedere all’utilizzazione delle graduatorie ancora valide, l’amministrazione deve prioritariamente esperire una procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.

Il principio è, peraltro, desumibile anche dall’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il cui comma 2-bis prescrive che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio […]”),

Ricordiamo che, in materia, già nei mesi scorsi il Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 9 maggio 2024, n. 4166, aveva evidenziato che la mobilità volontaria è preliminare all’indizione di un nuovo concorso e prevale comunque sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità.

 

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