La rateizzazione dei tributi locali non giustifica un andamento decrescente triennale della riscossione
La rateizzazione oppure la materiale riscossione del tributo nell’esercizio successivo invece che nell’anno di riferimento non costituiscono una valida giustificazione circa l’andamento decrescente delle riscossioni complessive nell’arco di un triennio, dal momento che il tributo, se non riscosso nell’anno in corso, dovrebbe dar luogo ad un incremento delle riscossioni nel successivo esercizio o nel terzo esercizio o, perlomeno, supponendo il rinvio di anno in anno di una quota più o meno costante di tributi per dilazione della scadenza di pagamento, la percentuale di riscossione dovrebbe mantenersi costante: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 111/2024/PRSE, depositata il 28 agosto 2024.
Secondo i giudici, una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari.
Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente dovrà pertanto provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.
Partendo dall’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria riconducibile ai princìpi di capacità contributiva (ex art. 53, comma 1 Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di uguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse all’ente.
Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si ricava, quindi, la conclusione dell’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione dell’ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Deve, quindi, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determini sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 268/2021/PRSE).