Scarsa attendibilità delle previsioni di bilancio: il warning della Corte dei conti

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità): è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 291/2024/PRSE, depositata il 22 agosto 2024, stigmatizzando il modesto grado di attendibilità (circa il 30%) delle previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo 4, poste a raffronto con gli accertamenti definitivi di competenza.

I giudici hanno evidenziato che il principio di attendibilità del bilancio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione.

Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.

L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione (cfr. All. 1 al decreto legislativo n. 118/2011).

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