Nella delib. n. 277/2024/PRSE della Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, depositata lo scorso 1° agosto, i giudici hanno ribadito l’importanza della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione.
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.
Inoltre, l’art. 180 del TUEL, come di recente modificato dal d.l. 60/2024, convertito con legge 95/2024, prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”.
Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Inoltre, l’Ente, come emerso anche in sede istruttoria, è titolare di numerosi progetti finanziati con il PNRR. In proposito si evidenzia che le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa. Come, infatti, chiarito con la FAQ n. 3 PNRR, “le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi”.