Gli incentivi recupero evasione richiedono il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto
Come è notto, l’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, dispone che “ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
Dalla lettura della disposizione, appare evidente l’intento del legislatore di consentire che l’effetto premiante si produca solo con riferimento a quegli enti che, virtuosamente, procedano all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL.
Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 173/2024/PAR, depositata l’8 agosto 2024, un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto, in assenza di un’espressa deroga legislativa, non consente l’erogazione degli incentivi.
I giudici si sono attenuti all’inequivocabile formulazione letterale della norma, ribadendo quanto già evidenziato da altre sezioni regionali di controllo circa il fatto che, “atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091 al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione” (cfr. SRC Sicilia, n. 120/2022/PAR; SRC Lombardia, n. 113/2024/PAR).