Informazioni false rese dal partecipante: opera la valutazione discrezionale della stazione appaltante
Come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 12 agosto 2024, n. 7096, anche in caso di informazioni false o fuorvianti, l’esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione della stazione appaltante (alle informazioni “false o fuorvianti” sono equiparate quelle omissioni che riguardano informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, dovendo anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo).
È, pertanto, indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante in merito alla capacità delle informazioni false o fuorvianti di incidere sulla integrità o affidabilità dell’operatore economico.
Deve pertanto concludersi che, ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – “stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (in termini, anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 gennaio 2021, n. 62).
Del resto, “[…] anche a voler ritenere che il concorrente abbia fornito “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, non sarebbe comunque predicabile in suo danno l’automatismo espulsivo […], anziché stabilire se l’informazione era effettivamente falsa e in grado di sviare le sue valutazioni e se la sottesa condotta del concorrente avesse inciso in senso negativo sulla integrità e affidabilità del medesimo” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 novembre 2023, n. 1812).
Nel caso specifico, l’operatore aveva dichiarato l’esperienza quinquennale di un proprio collaboratore laddove, in realtà, tale esperienza effettivamente spendibile di quest’ultimo al momento dell’offerta era di quattro anni, nove mesi e dodici giorni: secondo i giudici, in tal caso, non appariva palesemente irrazionale, né manifestamente abnorme o comunque in contrasto con la disciplina giuridica della fattispecie, la decisione della commissione di non procedere all’esclusione dalla gara ma solo alla decurtazione del relativo punteggio.