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Calcolo del FCDE: un breve promemoria

I principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo “storico” e a carattere “retrospettivo” per l’analisi del rischio sull’incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell’esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell’ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale).

Ad esempio, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana nella delib. n. 223/2024/PRSP, depositata il 1° agosto, possono escludersi, dal calcolo del FCDE, i residui verso enti pubblici correlati alla gestione di un impianto di depurazione consortile.

Per tutti gli altri crediti, invece, il richiamato esempio n. 5 prevede espressamente che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.

Nel caso in cui la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (paragrafo 3.7.5 dell’allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011), vige il principio dell’accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (accertamento per cassa); le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate per cassa, ma vanno imputate alla competenza dell’esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell’esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o, comunque, entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011), indispensabile atto propedeutico all’approvazione stessa del rendiconto (cfr. sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 121/2021/PRSE).