Controllo di regolarità amministrativa e contabile e tecnica di campionamento: il warning della Corte dei conti
Ai fini dell’efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, la tecnica dell’estrazione casuale semplice non è quella preferibile: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 109/2024/VSGC, depositata il 1° agosto.
I giudici hanno ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, “la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. […] Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri” (ex multis, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 56/2019/VSGC).
Le tecniche di campionamento devono ispirarsi a criteri statistici predeterminati e vanno, in ogni caso, opportunamente regolamentate, implementate e integrate, valorizzando le aree di intervento oggetto di anomalie e le criticità emerse nelle diverse tipologie di controllo.