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Errata indicazione nel DGUE circa la presenza di gravi illeciti professionali e principio del risultato

Se il concorrente indica erroneamente nel DGUE l’assenza di pregressi gravi illeciti professionali ma, al contempo, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, abbia reso note dettagliatamente alla stazione appaltante tutte le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio di onorabilità professionale, non è ravvisabile alcuna omissione, reticenza o falsità da parte del concorrente stesso: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I bis, nella sent. 26 luglio 2024, n. 15303.

Il TAR hanno anche ricordato l’orientamento secondo cui “(…) non può negarsi che l’Amministrazione alla quale spetta, in esercizio di discrezionalità, apprezzare le vicende professionali dell’impresa partecipante alla gara e individuare l’eventuale punto di rottura dell’affidamento del futuro contraente, sulla base delle informazioni rese dall’aggiudicataria, è stata messa nelle condizioni di effettuare una valutazione in concreto sull’attendibilità e sulla rilevanza delle informazioni stesse, nonché sulla capacità del comportamento tenuto dall’operatore economico di incidere sul giudizio di integrità e di affidabilità” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 agosto 2022, n. 6937).

L’affermazione dei giudici romani è coerente, del resto, con il principio del risultato, enunciato dall’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici. In base al predetto principio, infatti, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” (comma 1), con la precisazione che “La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (comma 2, primo periodo).

Il principio del risultato, il quale “(…) costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità” (comma 3), chiarisce quindi che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 15 novembre 2023, n. 9812).

Deve, pertanto, ritenersi non consentita l’esclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nell’aver barrato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.