Con la risposta ad interpello n. 162 del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’ipotesi dell’individuazione dell’aliquota Iva da applicare alla somma versata dal Comune a seguito del recesso dal contratto alla società di leasing in costruendo.
Come è noto, ai fini dell’assoggettamento ad Iva di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
Dati per assodati il presupposto territoriale e quello soggettivo (visto che la beneficiaria della somma era una società per azioni), con riferimento al presupposto oggettivo, l’art. 3 del citato d.P.R. prevede, al comma 1, che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Nel caso specifico, dall’esame del contratto di locazione finanziaria, emergeva che il recesso era possibile dietro pagamento di un corrispettivo: di conseguenza, essendoci un sinallagma fra il recesso e la correlata somma sborsata, si concretizzava anche il presupposto oggettivo, con applicazione dell’IVA sulla somma in discorso.