Come ricordato dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 303 del 24 giugno 2024, esiste ampia e consolidata giurisprudenza secondo la quale “sussiste … la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; in altri termini, la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta: l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (tra tante, Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 24 febbraio 2020, n. 1347; VI, 2 marzo 2017, n. 978)” [così Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481]” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 gennaio 2023 n. 358).
L’attuale Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), innovando la pregressa disciplina della materia, ha previsto espressamente che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica», di fatto positivizzando ciò che risultava già acclarato dalla giurisprudenza amministrativa, ovvero la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di procedere al cosiddetto soccorso procedimentale, che, a differenza del soccorso istruttorio, “consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 gennaio 2023, n. 290).
Nel caso specifico analizzato dall’Autorità, è stato ritenuto legittimo il soccorso procedimentale dinanzi ad un errore facilmente percepibile: l’operatore economico, infatti, nel presentare l’offerta, aveva indicato il periodo di due anni di durata del servizio in tutti i documenti dell’offerta (“Computo Metrico non estimativo”, “Quadro di raffronto non estimativo con il progetto a base di gara” e “Quadro sinottico riepilogativo, qualitativo e quantitativo di tutte le migliorie offerte rispetto al progetto posto a base di gara”), come previsto dalla lex specialis di gara, e solo nella relazione descrittiva aveva erroneamente indicato un anno.
Secondo l’Autorità, non vi erano dubbi sulla reale volontà dell’operatore di offrire il servizio per due anni e l’errata indicazione contenuta in un solo documento non poteva considerarsi inficiante l’offerta; inoltre, al caso di specie poteva applicarsi il criterio interpretativo generale secondo cui, qualora in una offerta siano presenti due dichiarazioni contrastanti riferibili al medesimo oggetto, è ragionevole attribuire prevalenza, in forza del principio del favor partecipationis, a quelle che risultino essere conformi alle previsioni della lex specialis e che conferiscano validità ed efficacia all’offerta medesima piuttosto che a quelle che ne determinino l’esclusione, sempre che ciò non comporti la violazione della par condicio tra i concorrenti.