Analisi del rischio della riscossione di un credito dell’ente locale: il criterio è quello della prudenza

Come è noto, i principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo “storico” e a carattere “retrospettivo” per l’analisi del rischio sull’incertezza della riscossione integrale dei crediti del Comune, anche se formatisi nel corso dell’esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell’ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre PP.AA.; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale) e con possibilità di limitazione della valutazione del rischio agli ultimi tre esercizi qualora sia stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione.

Sebbene il legislatore consenta che “la scelta del livello di analisi [sia] lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli” (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5), secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 221/2024PRSP, depositata il 30 luglio 2024, l’analisi del rischio deve svolgersi secondo procedimenti valutativi contraddistinti da “prudenza” (d.ls. n. 118 del 2011, allegato n. 1, paragrafo n. 9), in quanto la determinazione del FCDE costituisce uno dei momenti nevralgici delle fasi di programmazione, gestione e rendicontazione ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari.

Pertanto, pur sussistendo margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l’ente locale non incorra in prassi idonee a frustrare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

I giudici hanno anche rammentato che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5)”.

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