Compatibilità tra ruolo di RPCT e funzioni dirigenziali comportanti la gestione di risorse economiche

Come è noto, l’Allegato 3 al PNA 2022 prevede che “Per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l’Ufficio contratti, l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale)”.

Con particolare riferimento agli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, “negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”: ciò significa che la scelta dell’organo d’indirizzo può ricadere su un soggetto diverso dal segretario generale purché siano riportate nell’atto di nomina le esigenze specificamente rilevate.

In considerazione dell’orientamento manifestato dal legislatore, l’ANAC, con atto del Presidente n. 3151 del 17 luglio, in merito alla compatibilità tra ruolo di RPCT e funzioni dirigenziali comportanti la gestione di risorse economiche, ha affermato che “sarebbe preferibile che il Comune di affidasse le funzioni dirigenziali dell’Area sistemi informativi ad altro dipendente. Ciò in quanto, la gestione dei fondi PNRR si tradurrebbe in un’attività di amministrazione attiva che insiste in un’area particolarmente a rischio, quale quella della gestione delle risorse finanziarie.”

Qualora la soluzione indicata non appaia concretamente percorribile per indisponibilità di risorse dotate della necessaria competenza e professionalità, si potrà optare per il conferimento dell’incarico di RPCT ad un diverso soggetto secondo i criteri enucleati dal citato Allegato 3 del PNA 2022 (che ammette, ad esempio, nel caso dei piccoli comuni, la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando e, quindi, non incardinato nei ruoli dell’amministrazione, pur prestando servizio presso e nell’interesse della stessa).

Infine, nell’ipotesi in cui risulti difficoltoso garantire un’adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l’imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione dell’attività svolta all’organo d’indirizzo supportata da elementi oggettivi, l’astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.

In merito, invece, alla gestione delle risorse effettuate dall’Area segreteria generale, l’Autorità ha ritenuto che essa non dia luogo ad una fattispecie di potenziale incompatibilità tra il ruolo di segretario generale e quello di RPCT: ed infatti, il legislatore ha certamente tenuto conto dei limitati poteri gestori di norma attribuiti al vertice amministrativo degli enti locali, ritenendoli, pur tuttavia, non ostativi al corretto assolvimento delle funzioni di RPCT.

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