Al fine di consentire un’adeguata valutazione in ordine all’attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio, è indispensabile un preventivo approfondimento istruttorio volto a chiarire alcuni aspetti non sufficientemente e/o adeguatamente chiariti e ad aggiornare i dati forniti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nell’ordinanza n. 216/2024/PRSP, depositata il 25 luglio 2024.
Il principio è in linea con quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013, secondo cui “(…) se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle linee guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri”.
Con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, la stessa Sezione delle Autonomie ha altresì chiarito che “Il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo schema istruttorio – si rammenta – non limita, comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse”.
L’aggiornamento dei dati forniti, peraltro, appare utile non solo per valutare l’attendibilità e la congruità del piano ma anche per verificare il rispetto del piano stesso in relazione agli anni già decorsi.