L’art. 94, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede – quale causa di esclusione automatica – tra le altre, la “… sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (…)”.
Ai sensi del successivo comma 7, – dedicato alle c.d. cause di esenzione – “l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima”.
Tanto premesso, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 2419 del 21 giugno 2024 (https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2491), in presenza di pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A., l’operatore economico va escluso automaticamente dalla gara, non rientrando – nelle ipotesi di cui al sopra citato comma 7 – la sospensione condizionale della pena, posto che il citato comma, nei casi di pena accessoria, richiede che essa sia dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co. 7, c.p.