È corretto l’operato del Comune che, con riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, stanzia le risorse in appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione, al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, accertando le entrate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento, adottando le modalità di contabilizzazione dei “contributi a rendicontazione”: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 74/2024/PRSE, depositata il 23 luglio 2024.
Nel caso di anticipo pari al 10% sui trasferimenti, è parimenti corretto accertare le somme con imputazione all’esercizio in cui è avvenuto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, attivare il Fondo Pluriennale Vincolato. Nel caso di impegni inferiori all’anticipo incassato, la differenza fra l’incassato e l’impegnato confluisce in avanzo di amministrazione vincolato. Il successivo utilizzo di tale avanzo vincolato, nel caso di impegni imputati in esercizi successivi a quello della relativa applicazione, verrà reimputato attraverso il FPV.
Nel caso in cui gli interventi abbiano un co-finanziamento comunale, gli impegni imputati in esercizi successivi a quello del relativo finanziamento verranno reimputati attraverso il FPV.
In particolare, secondo i giudici, la modalità di contabilizzazione della quota a rendicontazione è conforme alle indicazioni fornite al riguardo dalla Commissione Arconet (v. FAQ n. 48 del 15 dicembre 2021).
La norma di cui all’art. 15, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, che sancisce che “Gli enti […] possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti” non può, infatti, essere interpretata nel senso di rappresentare una deroga ai principi dell’armonizzazione e quindi impone che, per la parte a rendicontazione, la contabilizzazione dei contributi PNRR segua i principi già da tempo evidenziati dalla giurisprudenza contabile, ossia l’imputazione dell’entrata anno per anno – quindi non nell’esercizio in cui risultano previamente assegnati i fondi con provvedimento ministeriale o regionale, ma – in conformità alle previsioni di stato di avanzamento dei lavori (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 49/2023/PRSE, n. 67/2023/PRSE, n. 145/2023/PRSE, n. 146/2023/PRSE, n. 147/2023/PRSE).
L’eccezione introdotta dal D.L. 77/2021, in altri termini, è legata solo al momento in cui si può procedere alla contabilizzazione, ma non deroga alle modalità della stessa quanto alla scansione temporale, che deve riflettere i tempi previsti di programmazione relativi all’esecuzione del progetto; d’altro canto, le anticipazioni, come le altre risorse già individuate in entrata nel bilancio dell’ente, andranno “sterilizzate” dal fondo pluriennale vincolato, che rappresenta dinamicamente la destinazione di fondi appunto già in bilancio e vincolati al progetto.