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Mole rilevante di residui passivi del titolo II e mancata movimentazione del FPV di parte capitale

Di fronte ad un considerevole ammontare di residui passivi del titolo II e alla mancata movimentazione del FPV di parte capitale, è necessario procedere  ad un’attenta ricognizione ed al monitoraggio dei propri residui passivi, al fine di verificarne l’esigibilità e di procedere alla corretta reimputazione di detti residui, anche attraverso la contabilizzazione sul FPV, laddove necessario, nel caso di spese da imputare ad esercizi successivi a quello di accertamento delle relative entrate: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 215/2024, depositata il 23 luglio 2024.

I giudici contabili hanno ricordato che l’art. 228, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/00) prescrive che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, punto 9.1, del d.lgs. 23/6/2011, n. 118, stabilisce, in ossequio al principio contabile generale della prudenza, che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare “l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno”, “il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”, al fine di individuare formalmente “i debiti insussistenti o prescritti“, “i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione”, “i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”.

La Corte ha ricordato, inoltre, che “Il riaccertamento ordinario dei residui richiede necessariamente la partecipazione dei responsabili, ai quali compete il giudizio sulla persistenza del titolo che a suo tempo aveva giustificato la scrittura contabile (impegno e/o accertamento)” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 149/2020/PRSP).