Affidamento finanziato con fondi PNRR/PNC e procedura indetta dopo il 1° luglio 2023

Il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del PNNR e del PNC (piano nazionale degli investimenti complementare) è individuabile sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8, e 226, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023).

In particolare, la prima norma dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

La seconda norma, poi, stabilisce l’abrogazione del previgente Codice (d.lgs n. 50/2016) a far tempo dal 1° luglio 2023 e l’applicazione di tale decreto ai procedimenti in corso, cioè a quelli in cui i bandi o avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.

Orbene, come evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. III, nella sent. 15 luglio 2024, n. 14366, la lettura sistematica delle cennate disposizioni induce a ritenere che:

  • la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del nuovo Codice (d.lgs n. 36/2023) si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere;
  • a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette dopo il 1° luglio 2023;

In questa prospettiva, secondo i giudici romani, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.lgs n. 77/2021, che derogano al previgente Codice (d.lgs. n. 50/2016), anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest’ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi.

Ne consegue che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.

Su tali basi, una procedura indetta dopo il 1° luglio 2023 continua ad essere soggetta all’applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del previgente Codice e risulta impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice.

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