L’invio, da parte della stazione appaltante, del documento di stipula generato all’esito della RDO sul MEPA costituisce l’accettazione della proposta formulata dall’impresa con l’upload della propria offerta e, conseguentemente, il contratto deve considerarsi perfezionato: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nella sent. 12 luglio 2024, n. 14205.
La ricezione, tramite la piattaforma di e-procurement utilizzata, del citato documento realizza quella «conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» che l’art. 1326 del codice civile indica come momento perfezionativo del contratto.
L’adozione di tale modalità per la valida conclusione dell’accordo rappresenta, a norma dell’art. 54 delle «Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione», predisposte dalla Consip S.p.a. per disciplinare il funzionamento del MEPA, la forma ordinaria di stipula del contratto tra punto ordinante e impresa aggiudicataria di una RDO, operante tutte le volte in cui la stazione appaltante non decida di derogarvi, dandone avviso nel disciplinare di gara, tramite sottoscrizione in forma pubblico-amministrativa o di una scrittura privata.