Incarico di elevata qualificazione al dipendente comunale ex dirigente sindacale: le indicazioni dell’ANAC
Come è noto, l’art. 53, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (sul quale si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 11 del 6 agosto 2010) prevede che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.
Come evidenziato dall’ANAC con l’Atto del Presidente n. 2318 del 3 luglio 2024, con la suddetta norma il legislatore vuole evitare è un’eventuale influenza sulla gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale o passato del responsabile della struttura in particolari e significative attività sindacali o politiche o dall’aver avuto con tali organizzazioni particolari rapporti. In quest’ottica, la disposizione pone una norma precettiva che non prevede alternative, volta ad evitare un potenziale conflitto di interessi tra due uffici o tra l’interesse personale e l’interesse pubblico.
La situazione di “incompatibilità” dovuta alla circostanza di rivestire una carica in organizzazioni sindacali o in partiti politici o di avere collaborazioni continuative con tali organizzazioni non è rimovibile, a nulla valendo il fatto che l’incaricato possa eventualmente dimettersi; solo il decorso del tempo previsto può rendere possibile il conferimento dell’incarico nell’amministrazione.
La norma in questione introduce, dunque, una condizione ostativa per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento attuale o passato di certe attività.
Con la circolare n. 11/2010 il Dipartimento della Funzione pubblica ha precisato che “la mera iscrizione quale associato ad un sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell’applicazione della disposizione, per il concetto di carica sindacale si ritiene coerente con le predette finalità attribuire rilievo all’aspetto del ruolo che il soggetto assume e svolge nell’ambito dell’organizzazione sindacale. Tale ruolo non può essere quello di semplice partecipazione priva di funzione direzionale. Sono richiesti invece la partecipazione alle scelte dell’organizzazione e lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione, l’adozione e l’esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle organizzazioni o quanto risultante dalle eventuali comunicazioni dei sindacati. La circostanza che il dipendente ricopra o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di carica è un fattore di interferenza che si intende escludere a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato recentemente munito di mandato per realizzare i fini del sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell’espletamento dell’incarico di gestione all’interno dell’amministrazione. Pertanto è stato ritenuto che non rientri nel concetto di carica sindacale la circostanza di svolgere attività nell’associazione in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate, poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere decisioni autonomamente rilevanti nell’organizzazione e per l’organizzazione”.
In sostanza, ai fini della norma in esame rilevano due condizioni concomitanti:
- essere o di essere stato dirigente sindacale,
- agire o aver agito – in virtù di un atto formale – in nome e per conto dell’associazione quale funzionario delegato.