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Affidamento disposto con il previgente Codice dei contratti pubblici: non trova applicazione il nuovo

Ad un affidamento disposto in vigenza del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), non può trovare applicazione nuovo Codice di cui al d.lgs. n. 36/2023: è quanto evidenziato dall’ANAC con il parere di funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024 (https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202961/Parere+funzione+consultiva+n.+31+del+17+giugno+2024.pdf/34787dc6-fb18-f1eb-8440-ebc508d7e04d?t=1719912774963).

Come già osservato dall’Autorità in diverse pronunce, infatti, il principio tempus regit actum nelle procedure di gara ha carattere generale e “deve intendersi nel senso che la procedura è disciplinata dalla normativa vigente al tempo della pubblicazione del bando o dell’atto di avvio della procedura, la lex specialis di gara non potendo essere modificata da sopravvenienze normative, nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e par condicio tra i concorrenti (…)” (delibera n. 882/2020, Prec 201/2020/L, Pareri Funz Cons 18/2022, 13/2023).

È, inoltre, consolidato l’orientamento giurisprudenziale che afferma, in materia di contratti pubblici, “l’irrilevanza dello ius superveniens (…), anche per quanto attiene la fase esecutiva dell’affidamento, ribadito anche dalla normativa transitoria che si è succeduta nel tempo: – l’art. 253 co. 1 D.Lgs. 163/2006 e l’art. 216 co. 1 D.Lgs. 50/2016 (recanti una disciplina transitoria) stabiliscono che le disposizioni contenute nei rispettivi decreti si applicano solo ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente all’entrata in vigore dei decreti stessi; (…)” (ex multis: parere Funz Cons 13/2023 e delibera n. 504/2022-parere AG9/2022).

Dunque, in linea generale, in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, le novelle intervenute in tema di contratti pubblici, non possono trovare applicazione con riguardo alle gare già bandite alla data di entrata in vigore delle stesse o ai contratti in corso di esecuzione; conseguentemente, un contratto d’appalto stipulato a seguito di gara pubblica indetta ai sensi del previgente Codice resta disciplinato da tale fonte normativa anche con riguardo alla fase esecutiva.