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Accantonamenti sui rischi derivanti da contenziosi: il warning della Corte dei conti

Non è rispettoso dei principi contabili il comportamento del Comune che, nella fase della ricognizione del contenzioso, non adotta una analitica e sistematica regolamentazione dei criteri di rilevazione dei rischi finanziari connessi alle controversie giudiziarie pendenti, con particolare riferimento all’individuazione dei requisiti connessi alla definizione e distinzione dei diversi eventi di rischio e delle connesse probabilità di soccombenza, alla esplicitazione dei criteri di determinazione del valore della controversia e alla ripartizione temporale degli accantonamenti: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 208/2024/PRSP, depositata il 12 luglio 2024.

In particolare, nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato:

  • la previsione di accantonamenti annuali, per i contenziosi di rilevante importo, ben oltre il triennio del bilancio di previsione, in elusione della tempestiva rilevazione integrale degli accantonamenti discendente dal principio di prudenza;
  • la mancata considerazione dei potenziali oneri accessori delle sentenze di condanna.

La Corte ha, altresì, invitato l’ente a predisporre specifici atti deliberativi contenenti i criteri generali e sistematici per l’integrale rilevazione dei rischi finanziati derivanti dai contenziosi giudiziari.